Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è il soggetto nominato dall’Organismo Paritetico Territoriale (OPT) per la sicurezza nei luoghi di lavoro, costituito all’interno dell’EBTER Abruzzo, al quale è demandato il compito di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte dei datori di lavoro. Questa figura collaborando con i Rappresentanti Dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle singole aziende, è delegato al controllo del sistema di valutazione e prevenzione dei rischi legati all’ambiente nel quale operano attraverso il meccanismo procedimentale che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro in base alla legislazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08). Attraverso questa figura i lavoratori di una determinata categoria, hanno la possibilità di partecipare attivamente ai processi decisionali per queste tematiche in modo da applicare in maniera organica e efficiente le regole imposte dal legislatore.

Alla figura del RLST sono attribuite delle prerogative che sono riassumibili nei diritti di:

•      informazione

•      formazione

•      partecipazione

•      controllo

Questi diritti trovano la loro applicazione grazie alle norme deputate ad elencare i poteri che il legislatore assegna al RLST, in modo che questo possa concretamente svolgere la funzione per la quale è preposto. Un esempio di questi poteri sono il libero accesso ai luoghi di lavoro, la formazione, le consultazioni obbligatorie o la possibilità di essere informato e informare circa i rischi derivanti dalle attività svolte nei luoghi di lavoro. Grazie a questi poteri il rappresentante partecipa attivamente, per conto dei lavoratori impiegati in un territorio alle fasi previste per legge, quali il diritto all’integrità fisica e morale degli occupati.

Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulate dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ruolo del rappresentante è definito dagli articoli 47, 48,49,50 del D. Lgs. 81/08 e viene definito come:

“colui che che svolge tutte le attività del RLS ed è una delle figure centrali dell’impianto legislativo che si occupa della sicurezza sul lavoro. Il suo obiettivo è quello di realizzare un sistema di partecipazione dei lavoratori basato sulla rappresentanza, pianificazione della prevenzione e promozione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche attraverso la rete di relazioni bilaterali tra tutti i soggetti della sicurezza coinvolti”.

 Il legislatore prevede anche alcune peculiarità per questa figura:

•      Il ruolo di RLST è incompatibile con qualunque altra funzione sindacale operativa (art. 48 ultimo comma);

•      il nominativo del rappresentante territoriale è comunicato alle aziende dall’organismo paritetico di cui all’art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l’INAIL dall’art. 52 della legge (comma 6);

•      l’accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato con un preavviso individuato attraverso gli accordi collettivi menzionati, stante il carattere “esterno” dell’azione svolta dalla figura in esame in quanto comune a più realtà. Detto preavviso non opera, tuttavia, nel caso in cui si sia verificato un infortunio grave;

•      qualora sia impedito l’accesso ai luoghi di lavoro nei termini concordati, il RSLT può rivolgersi all’organismo paritetico citato o all’organo di vigilanza, di cui all’art. 13 della normativa in esame (comma 7);

•      il rappresentante territoriale ha diritto ad una formazione peculiare determinata dalla specificità e delicatezza del ruolo secondo le modalità previste dal settimo comma dell’art. 48 in esame.

Il Rappresentante Territoriale ha una formazione specifica in modo da poter operare nella miglior maniera possibili negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Un corso formativo e frequenti aggiornamenti gli permettono di avere le principali conoscenze tecniche e di controllo sulla prevenzione dei rischi. Le modalità, i contenuti e la durata della formazione sono stabilite in sede di contrattazione ma comunque il percorso formativo non può essere inferiore a 64 ore iniziali, da effettuarsi entro tre mesi dalla data dell’elezione, e 8 ore annuali di aggiornamento. Il RLST resta in carica tre anni ed è rinominabile.

Per informazioni sui Rappresentanti Territoriali nominati dall’OPT sulla sicurezza istituito c/o Ebter Abruzzo siamo a tua disposizione.